Procedure di Allerta e Indicatori della crisi

Procedure di Allerta e Indicatori della crisi

Gli strumenti di allerta introdotti dal nuovo Codice della crisi d’impresa rappresentano senz’altro una delle novità di maggior rilievo dell’intera norma.

In particolare, all’interno del Titolo 2 – “Procedure  di allerta e di composizione assistita della crisi”, il Capo I regolamenta gli “Strumenti di allerta”, distinguendo, di fatto, all’articolo 12, tra:

1. Strumenti di allerta interna: sono i nuovi obblighi organizzativi posti a carico delle imprese dal novellato Codice civile; in particolare l’art. 2086 stabilisce che l’imprenditore “..ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale”. Tale obbligo è già entrato in vigore, dopo trenta giorni dalla pubblicazione della norma.

Peraltro lo stesso articolo 3 del Codice della crisi, stabilisce i seguenti “Doveri del debitore”:

“L’imprenditore individuale deve adottare misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e assumere senza indugio le iniziative necessarie a farvi fronte.

L’imprenditore collettivo deve adottare un assetto organizzativo adeguato ai sensi dell’articolo 2086 del codice civile, ai fini della tempestiva rilevazione dello stato di crisi e dell’assunzione di idonee iniziative.”

L’attivazione delle misure idonee e l’adozione delle necessarie iniziative consentono all’impresa  di beneficiare delle misure premiali previste dall’art. 25 della norma, ed evitare che si realizzano quelle cause ostative ai benefici, previste dal precedente art. 24.

2. Strumenti di allerta esterna: sono costituiti dagli obblighi di segnalazione da parte degli organi di controllo societari e da parte dei creditori pubblici qualificati (Agenzia Entrate, Inps e Agente della riscossione); tale obbligo entra in vigore dopo diciotto mesi dalla pubblicazione della norma.

Chiarito cosa sono gli Strumenti di allerta, è bene precisare, infine, che la Procedura di allerta è quella che viene gestita dall’Organismo di composizione della crisi ai sensi degli artt da 16 a 23 del Codice della Crisi.

Ciò premesso, arriviamo ora agli Indicatori della crisi normati dall’art. 13. Si tratta di un insieme di indici dalla cui unitaria valutazione è possibile ragionevolmente presumere l’esistenza di uno stato di crisi dell’impresa, unitamente a reiterati e significativi ritardi nei pagamenti. Tali indici saranno emanati dal Consiglio nazionale dei Dottori commercialisti ed esperti contabili entro il termine di diciotto mesi previsto per l’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa, anche se ne è stato annunciato il rilascio nell’autunno 2019.

Da quanto sopra illustrato si può evincere una netta differenza tra ciò che sono gli strumenti di allerta, il cui obbligo è peraltro già in vigore, e gli indicatori della crisi, che invece saranno emanati nei prossimi mesi.

E’ quindi del tutto fuorviante l’interpretazione di chi ancora li sovrappone e li fa coincidere.

Gli strumenti di allerta interna consistono in procedure organizzative volte ad intercettare tempestivamente i segnali di possibile crisi aziendale e della perdita di continuità aziendale. E’ un concetto molto più ampio ed esteso della mera applicazione di un cruscotto di indici. Gli strumenti di allerta servono proprio per monitorare sistematicamente, a tutto tondo, le varie dimensioni dell’impresa (economica, patrimoniale, finanziaria, strategica, organizzativa, andamentale, ecc.) rilevando le più o meno rilevanti criticità – effettive o potenziali – della stessa, e consentendo agli organi di direzione di divenirne consapevoli, in modo da intraprendere le più opportune azioni di miglioramento e di rafforzamento, con benefici sia sulla competitività dell’impresa che del suo rating. Sotto un certo punto di vista gli strumenti di allerta consistono in un lavoro preparatorio che consentiranno all’impresa di superare senza alcuna sorpresa gli indicatori della crisi, cioè il cruscotto di indici che emanerà il Cndcec.

Del resto, se così non fosse, se cioè all’impresa fosse richiesto di applicare semplicemente gli indicatori della crisi, e se da questi emergesse la presenza di fondati indizi di squilibrio, non ci sarebbe altra scelta per l’organo amministrativo che attivare la procedura di allerta e di composizione assistita della crisi. E’ quindi evidente che le misure che devono adottare le imprese per rilevare tempestivamente gli indizi della crisi, e gli indicatori della crisi stessa non sono affatto la stessa cosa.

Dall’unanime letteratura che si sta occupando di interpretare e tradurre in procedure concrete ed operative la norma in argomento, emerge che gli strumenti di allerta interna sono costituiti dalla combinata introduzione di strumenti di valutazione prospettica (budget economico-finanziari in primis e business plan) e da strumenti diagnostici  volti al sistematico monitoraggio dell’equilibrio economico-finanziario.

Pertanto gli imprenditori sono chiamati allo sviluppo di una nuova cultura direzionale fondata sulla pianificazione e sul controllo, e ben presto si accorgeranno di poter contare su preziosi strumenti che, al di là delle misure premiali in caso di crisi conclamata, accresceranno sin da subito la competitività dell’impresa, aiuteranno il management a prendere decisioni consapevoli  e favoriranno l’accesso al credito.

Alessandro Scaranello

Dottore Commercialista dell’Ordine di Rimini – specializzato in Economia e Finanza d’impresa

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