LA VERIFICA SULLA VERIDICITA’ DEI DATI DA PARTE DELL’ATTESTATORE

LA VERIFICA SULLA VERIDICITA’ DEI DATI DA PARTE DELL’ATTESTATORE

PREMESSA

I nuovi Principi di Attestazione dei Piani di Risanamento 2024 pubblicati dal Cndcec nello scorso aprile disciplinano dettagliatamente l’attività dell’attestatore finalizzata alla verifica sulla veridicità dei dati contabili. Tale accertamento non è da intendersi fine a se stesso, bensì strumentale e prodromico al giudizio di fattibilità del Piano proposto dall’impresa in crisi.

In merito al concetto di “veridicità”, viene precisato che esso non può essere inteso nel senso di “verità oggettiva”, quanto piuttosto nella verifica che il processo di produzione dell’informazione economico-finanziaria sia basato su un sistema amministrativo-contabile idoneo a contenere il rischio di errori rilevanti, e che i redattori dell’informazione operino le stime in modo corretto, pervenendo a un’informazione attendibile e imparziale.

La valutazione, peraltro, deve intendersi riferita al complesso dei dati posti a base della costruzione del Piano: la presenza di alcuni dati considerati non veritieri, potrebbe comunque non inficiare la veridicità complessiva del sistema di dati utilizzata, dandone però espressa menzione nella relazione finale.

 

 

IL PERIMETRO DELLA VERIFICA

L’attività di controllo dell’Attestatore viene circoscritta ai dati di partenza del Piano, ovvero quelli su cui si fondano le previsioni del Piano e gli elementi necessari alla sua predisposizione, includendo la documentazione ad esso allegata.

Oltre alla Base dati contabile ed alle informazioni economiche, patrimoniali e finanziarie, l’Attestatore deve verificare che il Piano e/o la documentazione esaminata contengano gli elementi in grado di fornire una adeguata descrizione del contesto complessivo in cui l’impresa opera, anche al fine di valutare la coerenza e ragionevolezza dei piani aziendali con le strategie future.

In particolare va verificata l’attendibilità delle situazioni patrimoniali, economiche e finanziarie che rappresentano la Base dati contabile, e la loro idoneità a rappresentare un quadro fedele della più recente situazione aziendale.

L’Attestatore non è invece tenuto ad esprimere un giudizio sui bilanci precedenti, né sulla correttezza della gestione in tali esercizi.

I Principi precisano che i tempi stretti di esecuzione del mandato e la ampiezza dello stesso, rendono non applicabili all’Attestatore – se non parzialmente – i normali principi di revisione, nei quali esso può comunque trovare utili spunti metodologici ed operativi.

Ad esempio, per la verifica dei saldi patrimoniali ed economici significativi della Base dati contabile, i Principi prevedono che siano rispettate le categorie di asserzioni del Principio di Revisione 500.

 

 

LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

La pianificazione e lo svolgimento dell’attività di verifica devono essere sempre finalizzate alla rilevazione del rischio di errori significativi che interessino i dati posti a base delle stime prognostiche.

Il concetto di significatività è lasciata al giudizio professionale dell’Attestatore, il quale sceglierà se fare riferimento – nella mera quantificazione delle soglie di errore –  ad una percentuale o ad un valore di riferimento prescelto.

Caso per caso, in base alle caratteristiche organizzative dell’impresa in esame, l’Attestatore valuterà se sia opportuno procedere ad una verifica diretta dei dati (anche se solo su base campionaria), oppure ad una verifica di processo, in particolare, dei processi che sovraintendono alla rilevazione dei dati.

I Principi suddividono i rischi nell’attività di verifica della veridicità dei dati aziendali in tre categorie:

rischio inerente al controllo (c.d. control risk), ovvero la possibile inefficacia dei sistemi di controllo interno dell’impresa;

rischio intrinseco (c.d. inherent risk) ovvero il rischio che, a prescindere dai sistemi di controllo interno, possano esistere errori significativi nelle situazioni contabili dovute a situazioni oggettive (funzionamento del sistema informativo, accesso generale alle funzioni di elaborazione, agli archivi di dati ed ai programmi) oppure a scelte soggettive della Direzione aziendale.;

rischio di individuazione (c.d. detection risk), ossia il rischio che le procedure di verifica non evidenzino un errore significativo presente nel saldo di un conto o in una classe di operazioni.

Qualora il rischio intrinseco sia contenuto, è possibile considerare meno importante il rischio inerente al controllo.

Poiché i ristretti tempi a disposizione per l’attività di attestazione, ma anche dell’azienda nella materiale elaborazione del Piano, rappresentano una significativa criticità, l’Attestatore deve verificare la possibilità e le modalità di utilizzo di documenti e informazioni derivanti dal sistema di controllo interno o da altri revisori (p.es. il revisore legale), previo consenso della Società, e fermo restando la piena responsabilità dell’Attestatore sul proprio giudizio finale.

La collaborazione con i revisori legali viene ritenuta auspicabile, in particolare, per alcune verifiche quali la riconciliazione dei conti bancari, le verifiche su clienti e fornitori o le analisi sul magazzino, che richiedono, di norma, tempi piuttosto lunghi.

 

 

LA VERIFICA DEI CRITERI DI VALUTAZIONE

All’Attestatore viene richiesto di porre la propria attenzione sulla Base dati contabile, ed in particolare sulle poste patrimoniali rilevanti per la formazione del Piano.

In particolare, dovrà verificare:

– l’esistenza di diritto e di fatto delle immobilizzazioni materiali e immateriali e delle rimanenze di magazzino, nella misura in cui tali elementi siano coinvolti nell’esecuzione del piano, verificandone l’effettiva appartenenza all’azienda;

– le posizioni di credito, stimando la correttezza degli importi realizzabili e dei tempi di incasso indicati dall’azienda; la valutazione della solvibilità dei debitori dovrà essere verificata esclusivamente per le posizioni più significative ove dal recupero dei crediti siano previsti introiti essenziali per l’attuabilità del Piano;

– le posizioni di debito, appurandone il reale ammontare, e la sussistenza di eventuali legittime cause di prelazione;

– i debiti previdenziali ed erariali, tramite le risultanze contenute nei certificati ex artt. 363 e 364 CCII, qualora emessi dagli Enti in tempi utili per il rilascio dell’attestazione;

– le passività potenziali, da stratificare in base alla loro probabilità di accadimento.

Nelle attestazioni di strumenti di regolazione della crisi che incidano sul grado di prelazione assegnato alle passività, l’Attestatore è tenuto alle opportune verifiche, specie nella misura in cui tale aspetto sia significativo al fine della espressione del giudizio di fattibilità e/o convenienza dello strumento.

In particolare, l’Attestatore è chiamato alla verifica della parità di trattamento per gruppi di soggetti portatori di interessi omogenei, ma non è tenuto ad una valutazione giuridica sulla corretta individuazione delle classi. Scopo di tale attività è quello di evitare che una errata qualificazione e quantificazione delle classi possa individuare un fabbisogno finanziario errato e tale da compromettere la sostenibilità del piano.

Nell’allegato 1 dei nuovi Principi di Attestazione, viene riportata, a titolo esemplificativo, e limitatamente alle poste attive e passive più significative, una sintetica e utile check list delle principali attività di indagine da porre in essere.

 

 

LA VALUTAZIONE DELL’ATTIVITA’ PREGRESSA DEGLI ORGANI SOCIALI

Non fa parte dei compiti assegnati all’Attestatore la valutazione del comportamento degli amministratori e degli organi di controllo per la gestione passata, e l’eventuale esperibilità di azioni di responsabilità.

Fanno eccezione quei casi in cui sia previsto dal CCII il rilascio di un’attestazione inerente alla convenienza del trattamento proposto ovvero alla sussistenza di un trattamento non deteriore rispetto alla liquidazione giudiziale. Detta verifica, tuttavia, non può e non deve sostituirsi alle funzioni degli organi della procedura, ma è strettamente finalizzata all’espressione del giudizio di convenienza.

Peraltro, l’Attestatore potrà basarsi esclusivamente sugli elementi messi a disposizione dall’imprenditore in crisi, in quanto il CCII non attribuisce allo stesso i pieni poteri di indagine a tal fine necessari.

Infine, non è compito dell’Attestatore individuare e/o prevenire atti distrattivi o depauperativi del patrimonio dell’impresa in crisi.

 

 

NEUTRALITA’ DELL’ATTESTATORE

L’Attestatore non deve in alcun modo modificare il Piano proposto dall’impresa, ma limitarsi a verificare che lo stesso sia fattibile.

Non è altresì tenuto ad accertarsi che sia il miglior Piano possibile formulabile nell’interesse dell’impresa o dei suoi creditori.

 

Ufficio Studi di Net Consulting srl

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