I NUOVI PRINCIPI DI ATTESTAZIONE DEI PIANI DI RISANAMENTO
PREMESSA
Ad aprile il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, con la partecipazione della Fondazione Nazionale dei Commercialisti, l’Associazione Italiana dei Docenti di Economia aziendale, l’Associazione Professionisti Risanamento d’Impresa e l’Osservatorio Crisi e Risanamento delle Imprese, ha pubblicato la versione 2024 dei Principi di attestazione dei piani di risanamento.
I Principi rappresentano un imprescindibile strumento per tutti gli operatori della crisi d’impresa, proponendo ed indicando modelli comportamentali di elevata qualità professionale, condivisi ed accettati. Si rivolgono, infatti, non solo ai professionisti Attestatori, ma alle stesse imprese in crisi, ai loro advisor, ai creditori, ai terzi, ed anche agli organi giudicanti.
Pur essendo privi di efficacia normativa sono stati ritenuti – anche dalla stessa giurisprudenza – un valido orientamento idoneo a valutare la qualità delle attestazioni del professionista indipendente.
IL RUOLO DELL’ATTESTATORE
La nuova versione dei Principi è stata completamente rivisitata, anche alla luce delle novità normative via via intervenute.
Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, infatti, prevede che il contenuto dei piani di risanamento in continuità o anche liquidatori – presentati dal debitore per l’accesso agli strumenti di regolazione della crisi – venga validato da un professionista indipendente altamente qualificato.
Sintetizzando, l’Attestatore è tenuto:
– ad accertare che la base dati utilizzata sia corretta, veritiera e sufficientemente completa;
– a verificare la concreta fattibilità del piano;
– a valutare che le proposte del debitore in crisi siano più convenienti rispetto all’alternativo scenario della liquidazione giudiziale.
Pertanto il ruolo dell’Attestatore – ora definito Professionista indipendente dal nuovo CCII – è essenziale e di primaria importanza per il successo dell’iniziativa e il buon esito della ristrutturazione.
Ragione per cui la sua attività, volta a tutelare i terzi e i creditori, è gravata da rilevanti responsabilità.
I Principi, in tal senso, assumono utilità anche nei casi in cui l’operato dell’Attestatore debba essere oggetto di valutazione ex post nell’ambito di un eventuale procedimento aperto a suo carico ex art. 342 CCII o per risarcimento dei danni.
Giova precisare che tali responsabilità non riguardano, ad esempio, la realizzazione a posteriori del Piano o di specifiche parti di esso, ma la sua fattibilità al momento in cui viene presentato, trattandosi di un giudizio prognostico e di ragionevolezza.
APPLICABILITA’ DEI PRINCIPI
L’Attestatore è libero di declinare i modelli operativi proposti dai Principi, in funzione delle specificità del caso concreto secondo il proprio giudizio professionale.
E’ tenuto comunque a specificare, nella sua relazione, se ha applicato i Principi o le ragioni per cui li ha valutati non adatti al caso oggetto del suo esame.
Per la loro applicazione a casi particolari, quali quelli delle imprese minori, può essere opportuno tenere conto anche di quanto suggerito dalla dottrina.
In ogni caso l’Attestatore potrà integrare i Principi con ulteriori riferimenti quali, ad esempio, i principi di revisione internazionali (ISA Italia) e gli ISAE n. 3000 e 3400, se applicabili o funzionali agli scopi dell’attestazione.
Nei Principi è precisato che i tempi stretti di esecuzione del mandato e la ampiezza dello stesso, rendono non applicabili all’Attestatore – se non parzialmente – i normali principi di revisione, sia con riferimento ai dati previsionali contenuti nel Piano, che ai dati contabili alla base del Piano stesso.
Ne consegue che l’Attestatore non può essere equiparato, sotto il profilo strettamente giuridico, al revisore legale di società e conseguentemente non deve ritenersi soggetto al rispetto dei principi di revisione.
Pertanto, il Documento in esame precisa che ogni sua citazione, menzione e richiamo ai principi di revisione deve essere intesa come riferimento alle migliori “tecniche di revisione” ai quali l’Attestatore può rivolgersi come strumenti metodologici ed ispiratori del lavoro di attestazione.
I REQUISITI PROFESSIONALI E L’INDIPENDENZA
La nomina dell’Attestatore compete all’impresa in crisi. Si ritiene che l’incarico possa essere anche affidato a più professionisti congiuntamente, purchè tutti in possesso dei pregnanti requisiti professionali e di indipendenza richiesti dall’ art. 2, comma 1, lett. o), CCII.
Oltre alla doppia iscrizione – nell’albo dei gestori della crisi e insolvenza delle imprese e nel registro dei revisori legali – viene richiesta una totale indipendenza rispetto all’impresa e all’imprenditore in crisi ed ai terzi interessati all’operazione di risanamento.
Oltre a tutti i casi previsti espressamente dalla norma, i Principi – tenuto conto che non è possibile individuare compiutamente tutte le circostanze e i rapporti rilevanti che possono compromettere l’obiettività dell’Attestatore – invitano il professionista a effettuare una auto valutazione preventiva dei rischi potenziali connessi alla propria indipendenza.
Nel corso della propria attività l’Attestatore non deve partecipare alla predisposizione del Piano, che compete all’impresa in crisi ed ai suoi consulenti. Tuttavia, anche per valutare i fattori di rischio del lavoro e del Piano, è consentito che l’Attestatore assista ai lavori di predisposizione del Piano e rappresenti nel corso degli stessi i profili di criticità affinché essi vengano rimossi.
Può, inoltre, partecipare a riunioni con il debitore e/o i suoi consulenti e/o le banche e/o i creditori in genere, senza tuttavia ingerirsi nella scelta delle strategie e della soluzione della crisi, che competono alla sola impresa. È altresì ammissibile che l’Attestatore comunichi all’impresa in crisi, nel corso del proprio lavoro, indicazioni sulle attività di controllo che sta esperendo.
Ufficio Studi di Net Consulting srl
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