I sistemi di allerta preventiva: la procedura semplificata per le P.m.i.

I sistemi di allerta preventiva: la procedura semplificata per le P.m.i.

Il “Quaderno 71” predisposto dalla commissione Controllo Societario e Revisione dell’ODCEC di Milano, che si propone come guida di riferimento sulla materia in argomento,  individua una procedura operativa ordinaria rivolta a tutte le imprese, ed una semplificata applicabile alle società di ridotte dimensioni, ovvero quelle che hanno facoltà di predisporre il bilancio in forma abbreviata, o che rientrano nella definizione di piccola e media dimensione (art. 3 della direttiva UE 2013/3).

In realtà la procedura operativa ritenuta valida per tutte le società è quella ordinaria, quindi per le piccole società non è stata elaborata una procedura alternativa, ma solo un approccio semplificato della procedura ordinaria.

Per introdurre l’argomento in questione è bene ricordare la differenza tra insolvenza e stato di crisi. Sotto il profilo aziendalistico l’insolvenza rappresenta uno stato di dissesto irreversibile. La crisi d’impresa anticipa sempre l’insolvenza, ma non necessariamente sfocia in essa. E’ fisiologico che un’azienda possa attraversare momenti di difficoltà, anche rilevanti, ma transitori e superabili.

La crisi d’impresa viene definita come “la situazione, chiaramente individuata sul piano temporale, d’incapacità dell’impresa, misurabile ex ante in termini di probabilità (PD – probability of default), di generare, in via continuativa e non episodica, un adeguato flusso di cassa operativo. La capacità di generare liquidità deve essere tale da garantire un tempestivo e regolare servizio del debito (Quaderno 71, paragrafo 3.4.2).  In dottrina si rileva anche la seguente definizione, non in contraddizione con la precedente: “l’incapacità corrente dell’azienda di generare flussi di cassa, presenti, sufficienti a garantire l’adempimento di obbligazioni già assunte e di quelle pianificate” (CNDCEC, Informativa e valutazione crisi d’Impresa).

In entrambe le definizioni emerge l’importanza fondamentale accertare la capacità della gestione corrente aziendale di ripagare il debito con i flussi finanziari attesi dalla gestione.

Ciò premesso, il Quaderno 71 prevede che anche la procedura operativa semplificata si basi sulla stretta integrazione tra la diagnosi aziendale desunta da dati storico-contabili, indici finanziari, analisi di bilancio, ed analisi dinamiche basate sulle prospettive e sulla programmazione aziendale futura. Importanza assoluta viene attribuita all’analisi dei cash flow attuali e prospettici, e al loro confronto non solo con le obbligazioni già contratte dall’azienda, ma anche con quelle prevedibili in base alla programmazione aziendale o derivanti dal normale corso di attività.

In tal senso, le fonti a cui fare riferimento sono quindi quelle che analizzano la continuità aziendale (going concern), in primis il Principio di revisione (ISA Italia) 570, nonché il principio 11 delle Norme di comportamento del Collegio sindacale di società non quotate del CNDCEC (edizione settembre 2015), l’OIC 6, Ristrutturazione del debito e informativa di bilancio e l’OIC 9, Svalutazioni e perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni (per i test di impairment).

Solo una pianificazione a medio termine, infatti, può ritenersi valido strumento per intercettare efficacemente il probabile insorgere o aggravamento di uno stato di crisi, e quindi consentire di intraprendere le più opportune e tempestive misure correttive, ovvero confermarne la irreversibilità della crisi, riducendo comunque le perdite aziendali e rendendo quindi meno traumatiche le conseguenze dell’insolvenza.

Pertanto viene ritenuto assolutamente necessario costruire budget previsionali e piani pluriennali attendibili ed affidabili, costruiti sulla base di ipotesi ragionevoli e verificabili, e accompagnati da opportuni stress test. I piani previsionali devono consentire la costruzione dei cash-flow previsionali ed in particolare il confronto tra il MOL e la Posizione finanziaria netta prospettici, nonché l’analisi degli indici che misurano il rapporto tra autofinanziamento e posizione debitoria individuati dal CNDCEC ( Linee guida, Informativa e valutazione nella crisi d’impresa, ottobre 2015).

Gli organi di governance saranno poi tenuti a monitorare costantemente l’andamento gestionale allo scopo di accertare eventuali scostamenti tra consuntivi e previsioni. Lo scopo è quello di verificare la capacità dell’azienda di sostenere il debito finanziario con i cash-flow operativi, oltre che accertare l’equilibrio economico.

Si ritiene qui opportuno, infine, riepilogare la struttura della procedura operativa ordinaria prevista dal Quaderno 71, che, si ricorda, potrà essere applicata con un approccio semplificato per le piccole società:

Prima fase – adeguata verifica (early warning): è la fase di monitoraggio costante dell’azienda finalizzata ad individuare sul nascere gli indici premonitori della crisi, attraverso sia l’analisi dei bilanci che indicatori segnaletici, quali ad esempio, significativi ritardi nei pagamenti commerciali o erariali, anomalie riscontrabili nella Centrale Rischi, eventi pregiudizievoli, ecc. L’insorgenza non occasionale e ripetuta in un arco temporale di almeno un semestre di un numero ritenuto significativo dei suddetti indicatori segnaletici deve ritenersi condizione sufficiente per attivare la procedura di verifica del presupposto della continuità aziendale, ed aggiornare il giudizio (rating) sulla probabilità d’insolvenza.

Seconda Fase: Raccolta ed organizzazione dei dati. Quando, sulla base degli indici segnaletici monitorati, gli organi di controllo interno ritengono sia necessario avviare la procedura di allerta interna, dovranno predisporre una precisa check-list – definita anche Information request list – di tutti i dati necessari ad un’accurata analisi e valutazione della probabilità d’insolvenza (probability of default) e della permanenza del presupposto di continuità aziendali. Il contenuto minimale della check-list è indicato nell’Appendice B del Quaderno 71, eventualmente integrato da ogni altro dato o informazione ritenuta necessaria al processo di valutazione.

Terza Fase: Review contabile (normalizzazione dei dati). Preliminarmente all’analisi e valutazione dei dati contabili raccolti nella Information request  list si rende necessaria una loro normalizzazione, riclassificazione e rettifica, per eliminare eventuali asimmetrie informative, alla luce dei principi di revisione ISRE 2400 e 2410.

Quarta fase: l’Analisi Andamentale. Scopo di questa attività di due-diligence è la ricerca di eventuali anomalie ed eventi pregiudizievoli nella gestione della tesoreria aziendale e nella struttura degli affidamenti, onde individuare eventuali sfasamenti tra entrate ed uscite finanziarie. E’ richiesta la verifica di eventuali anomalie sulle componenti di capitale circolante operativo (ritardi nei pagamenti dei debiti di fornitura, ritardati negli incassi dei crediti commerciali, giacenze di magazzino da svalutare, altre voci di credito non più esigibili, ecc.). Tutto ciò consentirà un’approfondita analisi della PFN e del CCO, determinando il fabbisogno di capitale operativo e la esistenza di adeguate fonti di finanziamento (bancario e non), ed evidenziando  eventuali anomalie e criticità che possano avere un impatto significativo sulla probabilità di insolvenza.

Quinta fase: l’Analisi economico-finanziaria. Questa attività si fonda sull’analisi storica e prospettica dei bilanci e delle situazioni contabili aziendali allo scopo di verificare, sia ex post che ex ante, la presenza di una equilibrata situazione economica e patrimoniale, accompagnata dalla produzione di flussi di cassa idonei a garantire la sostenibilità finanziaria delle strategie aziendali.

Sesta fase: l’Analisi Qualitativa. Si tratta di un’attività di analisi degli aspetti residuali, ovvero relativa ad altre variabili quali-quantitative che possono influenzare significativamente la probabilità d’insolvenza, tra cui l’analisi del mercato di riferimento, il posizionamento competitivo, caratteristiche e comportamento del management e della proprietà, dell’organizzazione e dell’adeguatezza dei sistemi gestionali e informativi, ecc..

Settima fase: Valutazione finale. Quale fase conclusiva delle attività dal medesimo svolte, l’organo di controllo redige una relazione finale indirizzata agli organi amministrativi e di direzione dell’azienda, nella quale vengono dettagliatamente specificate le cause che hanno ingenerato un significativo deterioramento dell’equilibrio economico-finanziario ed avviato la crisi d’impresa, unitamente all’invito ad adottare i necessari provvedimenti d’urgenza (action plan). La procedura ordinaria prevede che la relazione si conclude con il rating complessivo formulato dall’organo di controllo, ad espressione della probabilità d’insolvenza aziendale e della permanenza o meno del presupposto di continuità aziendale. Nella procedura semplificata, non viene richiesta l’assegnazione di un rating finale di rischio, ma l’intera procedura ha lo scopo di razionalizzare e costituire una procedura di misurazione e “Alert” interno per gli organi della governance di controllo.

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Tra i software professionali in commercio utili ai fini dei sistemi e delle procedure interne di allerta preventiva si segnala:

  • la Suite TOP VALUE la quale integra un sofisticato chek up economico-finanziario – capace di individuare sul nascere uno stato di crisi aziendale (modulo Analisi di bilancio e Rating) anche grazie ad uno specifico cruscotto dedicato ai Sistemi di Allerta – con analisi di tipo dinamico idonee a valutare le prospettive di continuità aziendale (modulo Business Plan & Budget);
  • il software in cloud  ADEGUATI ASSETTI ORGANIZZATIVI che aiuta nell’analisi e monitoraggio degli indicatori segnaletici della crisi.

Ufficio Studi Net Consulting srl

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