IL PIANO DI RISANAMENTO ALLA LUCE DEI NUOVI PRINCIPI DI REDAZIONE DEL CNDCEC

IL PIANO DI RISANAMENTO ALLA LUCE DEI NUOVI PRINCIPI DI REDAZIONE DEL CNDCEC

Il CNDCEC ha da poco rilasciato i nuovi Principi per la redazione del Piano di risanamento.

L’intento del lavoro è quello di offrire un punto di riferimento per i professionisti incaricati a svolgere tale delicata attività, anche alla luce degli ormai numerosi richiami normativi al Piano di risanamento.

Il documento vuole inquadrarsi quale elemento aggiuntivo e possibilmente di sintesi all’interno delle fonti informative già esistenti, quali ad esempio la “Guida al Piano Industriale di Borsa Italiana (2003)” e le “Linee Guida alla redazione del Business Plan del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (2011)”.

In generale, i principi enunciati dal CNDCEC vengono proposti come indicativi delle migliori pratiche di redazione dei Piani di risanamento, e non come precetti assoluti.

 

I NUOVI PRINCIPI

Esaminiamo ora alcuni dei punti salienti delle nuove linee guida.

Il Piano di Risanamento viene definito come un documento redatto dall’organo delegato e dal Management, anche con l’ausilio di consulenti esterni, ed approvato dall’organo amministrativo, con il quale vengono rappresentate le azioni strategiche e operative tramite le quali un’azienda intende uscire dallo stato di crisi, ripristinando le condizioni di equilibrio economico, finanziario e patrimoniale.

Il fine principale del Piano è quello di far aderire gli stakeholders al progetto di risanamento, contribuendo con risorse operative o finanziarie ovvero con l’adesione ai sacrifici richiesti.

In base ai principi emanati la responsabilità del Piano è dell’organo amministrativo, anche nel caso vi sia il supporto di consulenti. Tale responsabilità è esteso non solo ai contenuti, ma anche al rispetto delle forme e delle tecniche di redazione eventualmente imposte, nonché agli obblighi di comunicazione.

Viene precisato che il Piano può collocarsi sia entro un percorso di risanamento disciplinato da norme specifiche, sia al di fuori di esso, quale autonoma determinazione dell’organo amministrativo. In entrambi i casi, le caratteristiche generali e le logiche di redazione sono le medesime, fatte salve specifiche parti ed approfondimenti richiesti dalle norme.

In merito ai contenuti e alla forma del piano viene stabilito:

  • il Piano deve essere un documento redatto in forma scritta e per esteso: non è considerato idoneo un semplice assieme di slide senza contenuto analitico. E’ richiesto un indice, una parte descrittiva, integrata dai grafici e tabelle, con pagine numerate progressivamente e firmate da parte del legale rappresentante;
  • i dati contenuti nel Piano devono rappresentare le migliori stime formulabili dal Management al momento di redazione e di utilizzo dello stesso;
  • il Piano deve essere coerente e, quindi, va costruito basandosi su un sistema di ipotesi logicamente connesse tra loro. La coerenza costituisce un presupposto dell’attendibilità. I nessi causali che legano le variabili tecnico-operative con quelle economiche, finanziarie e patrimoniali devono essere evidenziati e devono essere coerenti tra loro; la coerenza deve anche riguardare il rapporto tra la strategia di risanamento e l’evoluzione dello scenario competitivo ed ambientale di riferimento;
  • fondamentale è il requisito dell’ attendibilità, ovvero che le ipotesi assunte per la costruzione degli scenari siano ragionevoli e dimostrabili, anche alla luce della capacità di conseguire gli obiettivi dimostrata in passato dagli estensori del Piano;
  • il Piano deve dimostrare il riequilibrio finanziario, economico e patrimoniale dell’impresa che, pertanto, a regime, dovrà essere in grado di conseguire flussi di cassa operativi, al netto degli investimenti di mantenimento, atti ad assicurare il servizio del debito;
  • non è necessario che il Piano preveda l’estinzione di tutti i debiti, in quanto il risanamento è da intendersi raggiunto quando l‘indebitamento è sostenibile e coerente con i flussi di cassa liberi al servizio del debito;
  • la data di riferimento contabile del Piano dovrebbe essere quanto più prossima a quella di redazione dello stesso, e non deve possibilmente superare il limite di quattro mesi;
  • le previsioni di Piano devono essere esposte con una scansione temporale adeguata. Soprattutto per il primo esercizio coperto dal Piano viene richiesto un grado di dettaglio idoneo a consentire la verifica dell’avanzamento anche per ristretti intervalli di tempo;
  • interessante è la previsione che se la diffusione di alcune informazioni può danneggiare l’impresa, queste possono essere aggregate od omesse, fatta salva la possibilità dell’attestatore o degli organi dell’eventuale procedura di richiedere ulteriori dettagli ed eventuali prove documentali;
  • sia nel corso della redazione del Piano che nella fase di sua esecuzione, il Management dovrà dimostrare nei fatti la propria ferma volontà ed impegno in prima persona al risanamento aziendale.

Qualora in azienda manchino le competenze interne necessarie per la redazione del Piano, l’organo amministrativo può ricorrere al supporto di Consulenti esterni specializzati, fermo restando la propria piena ed esclusiva responsabilità. Ladvisor industriale/strategico supporta il Management nell’identificare le azioni per superare le criticità e realizzare gli obiettivi strategici. Ladvisor finanziario, invece,  analizza con i responsabili aziendali  il fabbisogno finanziario che deriva dal Piano, alla luce anche della manovra industriale.

 

LA STRUTTURA DEL PIANO

Pur essendo il Piano un elaborato unico, generalmente si sostanzia in una parte industriale e in una parte economico-finanziaria e patrimoniale.

In particolare, la struttura può essere così schematizzata:

  • Il quadro generale di partenza;
  • La strategia generale di risanamento;
  • La manovra finanziaria;
  • L’Action plan;
  • I Piani economici, patrimoniali e finanziari;
  • Analisi di sensitività e Stress Test;
  • Il monitoraggio del Piano.

 

LE SEMPLIFICAZIONI PER LE MPMI

Per renderli adatti a tutte le tipologie di imprese, particolari semplificazioni sono state previste per le MPMI (micro, piccole e medie imprese, come definite dalla Raccomandazione della Commissione delle Comunità Europee n. 2003/361/CE, del 6 maggio 2003).

In genere si tratta di realtà aziendali aventi strutture organizzative semplici ed essenziali, ancorchè adeguate ai sensi dell’art. 2086 c.c., nelle quali spesso tutte le decisioni vengono prese da una sola persona. Inoltre, al loro interno difficilmente sono disponibili fonti che consentono di reperire affidabili  dati con cui costruire il Piano.

In questi casi, pertanto, la struttura ed il grado di dettaglio delle informazioni qualitative e quantitative fornite nel Piano possono essere necessariamente ridotte.

I principi cardine per la redazione del Piano da parte delle MPMI sono quelli tempestività, sistematicità, coerenza ed attendibilità.

Le semplificazioni riguardano sia il quadro generale di partenza che la strategia di risanamento. Nella costruzione del modello economico-finanziario, inoltre, si può ricorrere ad ipotesi semplificatrici, ovviamente nel rispetto di specifiche informazioni eventualmente richieste dallo strumento normativo prescelto. Il piano economico-finanziario e patrimoniale previsionale è composto da conto economico – riclassificato a valore aggiunto – stato patrimoniale, piano finanziario e piano di tesoreria, quest’ultimo con orizzonte temporale ridotto. Inoltre, è sufficiente identificare pochi, ma significativi, indicatori (Key Performance Indicators – KPI) idonei a consentire la verifica della sostenibilità economico-finanziaria e patrimoniale e la quantificazione della continuità aziendale, anche attraverso confronti temporali.

Le sole micro imprese potranno non redigere il piano di tesoreria quando sia elaborato un adeguato piano finanziario (rendiconto finanziario previsionale) e omettere le analisi di sensitività, attività, quest’ultima, che viene demandata all’asseveratore.

E’ comunque richiesta l’esplicitazione delle fonti utilizzate, la loro attendibilità e le eventuali criticità o carenze presenti nei dati, nonché i rischi potenziali che questi elementi rappresentano per l’attuazione del Piano, anche con riferimento alla indicazione del grado di certezza delle previsioni effettuate.

 

COMPLETO FAC SIMILE DEL NUOVO MODELLO DI RELAZIONE 

Alla luce dei nuovi principi è quindi necessario rivedere sia la forma che i contenuti della relazione con cui si presenta il Piano ai creditori e agli Organi competenti.

A tale scopo gli esperti dell’Ufficio Studi di Net Consulting srl hanno predisposto un modello di relazione conforme alle nuove prescrizioni .

La relazione, che è composta da oltre 100 pagine in Word facilmente modificabili e personalizzabili, contiene una vasta casistica di ipotesi e formule alternative, tra le quali si potrà scegliere di volta in volta le più adatte al proprio caso. E’ infatti adatta per ogni tipo di risanamento e ristrutturazione dei debiti, giudiziale e non, inclusa la Composizione negoziata della crisi.

Contiene tutti gli schemi di Conto economico, Stato patrimoniale e Rendiconto finanziario, conformi agli standard richiesti.

Il modello di relazione (vedi esempio) è acquistabile cliccando qui (prezzo lancio di € 175,00+iva).

La parte numerica e tabellare della relazione può essere compilata automaticamente prelevando i dati dal software professionale Top Value – Piano di Risanamento, rendendo ulteriormente veloce e sicura la redazione dell’elaborato.

Ufficio Studi di Net Consulting srl

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