IL TEST PRATICO PER L’ACCESSO ALLA COMPOSIZIONE NEGOZIATA DELLA CRISI

IL TEST PRATICO PER L’ACCESSO ALLA COMPOSIZIONE NEGOZIATA DELLA CRISI

QUADRO NORMATIVO

Il novellato art. 3 del C.C.I.I., ormai in vigore dal 15.07.22, prevede che gli adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili finalizzati all’emersione anticipata della crisi e all’assunzione tempestiva di iniziative idonee a risolverla, devono anche consentire di ricavare le informazioni necessarie a  utilizzare la lista di controllo particolareggiata per la redazione del Piano di risanamento e a effettuare il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento, previsti dall’articolo 13, al comma 2 C.C.I.I.

Com’è noto, la procedura di Composizione negoziata della crisi è rivolta all’imprenditore commerciale e agricolo che si trovi in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario, quando risulti ragionevolmente perseguibile il risanamento dell’impresa.

Il Test pratico, disciplinato dal ‘decreto dirigenziale Direttore generale degli affari interni del 28 settembre 2021’, è volto a consentire all’imprenditore e ai suoi professionisti, una valutazione preliminare in merito alla fattibilità e alla complessità del risanamento. Infatti il Test consente di evidenziare il grado di difficoltà che l’imprenditore dovrà affrontare, e quanto il risanamento dipenderà dalla capacità di adottare iniziative in discontinuità rispetto alla gestione corrente, nonché la intensità del turnaround.

Si tratta di una valutazione preliminare possibile ancor prima di redigere il Piano di risanamento.

 

LA FORMULA DEL TEST

In sintesi, consiste in un indice di sostenibilità dei debiti finanziari e si fonda sul rapporto tra l’entità del debito che deve essere ristrutturato [A] e quella dei flussi finanziari liberi che possono essere posti annualmente al suo servizio [B]: il risultato indica il numero di anni entro i quali è ragionevole attendersi il ripianamento dell’esposizione.

Il decreto dirigenziale definisce l’esatta composizione del denominatore e del numeratore, nonché l’interpretazione del risultato del test.

In particolare, il numeratore, ovvero l’entità del debito che deve essere ristrutturato [A] è composto da:

– debito scaduto, con distinta indicazione di cui quanto è già oggetto di iscrizioni a ruolo;

– (più) debito riscadenzato o oggetto di moratorie;

– (più) linee di credito bancarie utilizzate delle quali non ci si attende il rinnovo;

– (più) rate di mutui e finanziamenti in scadenza nei successivi 2 anni;

– (più) investimenti relativi alle iniziative industriali che si intendono adottare;

– (meno) ammontare delle risorse ritraibili dalla dismissione di cespiti (immobili, partecipazioni, impianti e macchinario) o rami di azienda compatibili con il fabbisogno industriale;

– (meno) nuovi conferimenti e finanziamenti, anche postergati, previsti;

– (meno) stima dell’eventuale margine operativo netto negativo nel primo anno,  comprensivo dei componenti non ricorrenti.

Tale debito, nel caso in cui si ritenga ragionevole ottenere uno stralcio di parte di esso, può essere figurativamente ridotto, ai soli fini della conduzione del test,  dell’ammontare di tale stralcio.

E’ bene evidenziare che sembrerebbe non prevista la possibilità di ridurre il denominatore per effetto delle disponibilità di cassa e di titoli facilmente negoziabili, anche se tali poste potrebbero essere poco rilevanti in imprese in crisi.

Si presti, inoltre, attenzione alla “stima del M.o.l. negativo del primo anno”, che secondo alcuni autori consisterebbe in un refuso del decreto:  a parere dello scrivente, invece, poiché trattasi di un importo avente valore negativo per il quale la formula ne prevede la sottrazione dall’entità del debito, per effetto del doppio segno meno tale importo, com’è ragionevole che sia, va in realtà sommato al totale del numeratore [A].

Il denominatore [B], ovvero i flussi annui al servizio del debito che la gestione dell’impresa è mediamente in grado di generare a regime, prescindendo dalle eventuali iniziative industriali, sono invece pari a:

– stima del Margine Operativo Lordo prospettico normalizzato annuo, prima delle componenti non ricorrenti, a regime;

– (meno) investimenti di mantenimento annui a regime;

– (meno) imposte sul reddito annue che dovranno essere assolte.

Il M.O.L. a regime da assumere, secondo la migliore valutazione dell’imprenditore, può corrispondere a quello corrente o derivare dall’esito delle iniziative industriali in corso di attuazione o che l’imprenditore intende adottare.

Qualora venga assunto il M.O.L. corrente  dovrà essere depurato da eventi non ricorrenti (contributi straordinari conseguiti, perdite non ricorrenti, ecc.). E’ necessario anche valutare di quanto rettificare in aumento il MOL per effetto di eventuali canoni annuali di leasing inseriti al numeratore.

 

INTERPRETAZIONE DEI RISULTATI

Se l’impresa è prospetticamente in equilibrio economico e cioè presenta, a decorrere almeno dal secondo anno, flussi annui di cui a [B] superiori a zero e destinati a replicarsi nel tempo, il grado di difficoltà del risanamento è determinato dal risultato del rapporto tra il debito che deve essere ristrutturato [A] e l’ammontare annuo dei flussi al servizio del debito [B]. Il risultato del rapporto fornisce una prima indicazione di massima:

  • del numero degli anni per estinguere la posizione debitoria;
  • del volume dell’esposizioni debitorie che necessitano di ristrutturazione;
  • dell’entità degli eventuali stralci del debito o conversione in equity.

Se il risultato del test [A]/[B] si attesta attorno a 2 significa che dovrebbero essere sufficienti due anni per ripagare l’intero indebitamento e  il risanamento dovrebbe essere ragionevolmente perseguibile senza particolari manovre industriali o finanziarie, né operazioni straordinarie.  Per la formulazione della proposta ai creditori potrebbe non rendersi necessaria la redazione di un vero Piano aziendale.

Un risultato che si attesta attorno a 3 presuppone che il risanamento dipende dall’esito dell’adozione di nuove iniziative industriali, ed è preferibile che queste vengano descritte, in termini qualitativi e quantitativi, attraverso un Piano d’impresa.

Qualora, infine, l’indice si attesti su  valori superiori a 5-6, è ragionevole ipotizzare che il M.O.L. prospettico non sia sufficiente a consentire il risanamento, e che l’impresa sarà in grado di ripianare l’indebitamento ad esempio per mezzo della continuità indiretta e il trasferimento dell’azienda o di suoi rami. In tali casi è imprescindibile la redazione di un articolato Piano di risanamento.

Se, al contrario, l’impresa non è in “equilibrio economico a regime” perché i flussi annui prospettici stimati sono inferiori a zero, dovranno essere intraprese iniziative in discontinuità rispetto alla gestione corrente dell’impresa: ad esempio, interventi sui processi produttivi, modifiche del modello di business, cessioni o cessazione di rami di azienda, aggregazioni con altre imprese, ecc.

 

COME EFFETTUARE IL TEST

Il test può essere effettuato accedendo alla piattaforma telematica nazionale di cui all’art. 13 C.C.I.I. o attraverso l’uso di software disponibili in commercio.

Il software Top Value Analisi di bilancio – Rating – Allerta Crisi consente di eseguire una completa avanzata analisi finanziaria dei bilanci, integrandola con diversi sistema diagnostici tra cui il Rating Basilea, il Rating Damodaran, vari Altman Score, gli Indicatori della Crisi e il Test pratico per l’accesso alla Composizione della Crisi. Di grande utilità, inoltre, è l’integrazione con il software Top Value Business plan & Budget, che consente tra l’altro, la redazione di completi Piani di Risanamento conformi ai principi emanati dal Cndcec.

Ufficio Studi di Net Consulting srl

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