L’IMPORTANZA DEI PIV NELLA PERIZIA DI RIVALUTAZIONE DELLE QUOTE SOCIETARIE

L’IMPORTANZA DEI PIV NELLA PERIZIA DI RIVALUTAZIONE DELLE QUOTE SOCIETARIE

La Legge di Bilancio 2023 ha riaperto i termini per la rideterminazione dei valori di acquisto delle quote societarie, allargando – peraltro – il perimetro anche alle partecipazioni quotate.

La rivalutazione, com’è noto, si rivolge alle persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia, che potranno rivalutare il costo o valore di acquisto delle partecipazioni quotate o non quotate posseduti alla data del 1° gennaio 2023, al di fuori del regime d’impresa, affrancando in tutto o in parte le plusvalenze conseguite ex art. 67 co. 1 lett. c) – c-bis) del TUIR.

Le perizie asseverate di stima dovranno essere redatte entro il 15 novembre 2023 da un professionista abilitato .

 

RESPONSABILITA’ DEL PROFESSIONISTA

Ai sensi dell’art. 5 co. 1 della legge 448/2001, il professionista incaricato della perizia giurata è assoggettato alle responsabilità penali, civili e disciplinari proprie del Consulente Tecnico.

Per ridurre significativamente tali rischi è senz’altro opportuno, se non doveroso – trattandosi di una “valutazione legale” – che la perizia venga redatta nel rispetto dei Principi Italiani di Valutazione (PIV).

Alla luce di tali principi é innanzitutto richiesto:

– che il perito possieda specifici requisiti soggettivi, quali la totale indipendenza e la necessaria competenza tecnica;

– che il processo valutativo venga svolto in osservanza dei principi di oggettività e diligenza;

– il rispetto dell’etica professionale (integrità, obiettività, competenza, riservatezza).

L’incarico, inoltre, deve essere svolto con una condotta professionale verificabile e neutrale, che conduca a un processo valutativo solido e orientato alla massima trasparenza a favore dei destinatari della stima.

 

LE FASI DELLA VALUTAZIONE

I PIV identificano le fasi da svolgere nel processo di valutazione, idonee non solo a pervenire a risultati ragionati e motivati, ma anche – in caso di eventuali contestazioni – a dimostrare la correttezza dell’operato del professionista:

  • formazione e apprezzamento della base informativa, la quale deve essere ragionevolmente obiettiva e completa; la valutazione, infatti, deve scaturire da un giudizio informato; il professionista è tenuto ad esprimersi sull’adeguatezza della base informativa utilizzata, e – alla luce delle finalità di questo tipo di valutazione – ad assegnare maggior peso all’informazione di fonte esterna e indipendente;
  • applicazione dell’analisi fondamentale: caratteristiche dell’impresa, analisi del mercato, analisi storico-prospettica dei driver di valore, individuazione dei fattori di rischio e dei loro effetti sui risultati, ecc.;
  • selezione della metodologia o delle metodologie di stima più idonee; i metodi identificati dai PIV si distinguono tra criteri patrimoniali, criteri reddituali, criteri che esplicano la creazione dei valori, criteri finanziari e criteri comparativi di mercato, e sono quindi riconducibili alle tre metodiche generali: di mercato (comparabili), dei flussi di risultati attesi e del costo. Il professionista dovrà indicare le ragioni alla base della scelta del metodo o della pluralità di metodi utilizzati, individuando le cause delle eventuali differenze nei risultati dei diversi criteri; il metodo di valutazione scelto deve ovviamente essere coerente con la base informativa disponibile;
  • apprezzamento dei principali fattori di rischio;
  • costruzione di una razionale sintesi valutativa.

In generale, l’affidabilità della valutazione è maggiore quando si basa su informazioni sia storiche, che correnti, che prospettiche. E’ quindi necessario indicare se uno o più tipi di queste informazioni non sono disponibili, o le ragioni per cui non sono state comunque utilizzate: ad esempio quando le informazioni storiche o correnti riflettono situazioni superate, non ritenute quindi rappresentative di quanto accadrà in futuro.

In caso di utilizzo di piani industriali o altri dati prospettici, il professionista è chiamato ad esprimere un giudizio su di essi, in particolare sulla ragionevolezza e coerenza di massima degli stessi. Pertanto potrebbe affermare di ritenere non affidabile tale informativa prospettica, e quindi non farne uso.

 

LA RELAZIONE DI VALUTAZIONE

Importanti indicazioni vengono fornite dai PIV anche in merito alla struttura e ai contenuti della relazione di valutazione, nella quale dovranno essere illustrati tutti i passaggi del processo valutativo e spiegate le scelte compiute.

E’ infine necessario indicare nella relazione eventuali limiti oggettivi del processo di valutazione o dei risultati, o comunque le difficoltà incontrate nella valutazione, e la necessità di prestare particolare attenzione ai fattori di rischio della stima.

 

SOFTWARE PROFESSIONALE

Net Consulting srl distribuisce il software Top Value – Valutazione di Aziende e Quote, con il quale è possibile determinare il valore della quota societaria – utilizzando i criteri riconosciuti dai PIV –  calcolare il costo e la convenienza della rivalutazione fiscale, nonché redigere la Perizia di stima con struttura e contenuti conformi ai PIV.

 

Ufficio Studi di Net Consulting srl

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Software per la Rivalutazione delle Quote societarie – Conforme ai PIV

Modello di Perizia per la Rivalutazione delle Quote societarie – Conforme ai PIV