GLI ADEGUATI ASSETTI DI CUI AGLI ARTT. 2086 CC E 3 CCII: LE NOVITA’

GLI ADEGUATI ASSETTI DI CUI AGLI ARTT. 2086 CC E 3 CCII: LE NOVITA’

LE NOVITA’

Il DLgs. 83/22 ha modificato ed integrato il DLgs. 14/2019 recante il Codice della crisi d’impresa e   dell’insolvenza, con effetto dal 15.07.2022.

Tra le principali novità si segnala la nuova disciplina sull’adeguatezza delle misure e degli assetti in funzione della rilevazione tempestiva della crisi d’impresa (art. 3 del DLgs. 14/2019).

All’art. 2086 c.c. (la cui rubrica è stata ora modificata in “Gestione dell’impresa”) è stato inserito il comma 2, ai sensi del quale l’imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di:

  • istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale;
  • attivarsi “senza indugio” per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale.

È stato allargato, quindi, a tutti gli imprenditori operanti in forma societaria o collettiva l’obbligo di dotarsi di adeguanti assetti organizzativi, amministrativi e contabili.

Si ricordi, inoltre, che il novellato art. 3 co. 1 del DLgs. 14/2019 prevede l’obbligo per l’imprenditore individuale di adottare “«misure» idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e assumere senza indugio le iniziative necessarie a farvi fronte”.

Tra le novità introdotte, é stata anche rivista la definizione  di stato di crisi: “lo stato del debitore che rende probabile l’insolvenza e che si manifesta con l’inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi” (l’art. 2 co. 1 lett. a) del DLgs. 14/2019).

Per il presupposto di continuità aziendale, invece, si continua a fare riferimento al principio di revisione ISA 570 Italia, il quale presuppone:

  • la sostenibilità dei debiti per almeno i 12 mesi successivi;
  • l’assenza di significative incertezze che potrebbero rendere il debito insostenibile.

 

FINALITA’ DEGLI ADEGUATI ASSETTI

L’art. 3 co. 3 del DLgs. 14/2019 precisa come le “misure” e gli “assetti” di cui sopra debbano consentire di:

  • rilevare eventuali squilibri di carattere patrimoniale “o” economico-finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell’impresa e dell’attività imprenditoriale svolta dal debitore;
  • verificare la sostenibilità dei debiti e le prospettive di continuità aziendale almeno per i 12 mesi successivi, rilevare l’esistenza di debiti per retribuzioni scaduti da almeno 30 giorni pari a oltre la metà dell’ammontare complessivo mensile delle retribuzioni, l’esistenza di debiti verso fornitori scaduti da almeno 90 giorni di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti, l’esistenza di esposizioni nei confronti delle banche e degli altri intermediari finanziari che siano scadute da più di 60 giorni o che abbiano superato da almeno 60 giorni il limite degli affidamenti ottenuti in qualunque forma purché rappresentino complessivamente almeno il cinque per cento del totale delle esposizioni, l’esistenza di una o più delle esposizioni debitorie previste dall’art. 25-novies co. 1 del DLgs. 14/2019, in tema di “Segnalazioni dei creditori pubblici qualificati”;
  • ricavare le informazioni necessarie a utilizzare la lista di controllo particolareggiata e a effettuare il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento di cui all’art. 13 co. 2 del DLgs. 14/2019.

 

GLI ASSETTI COINVOLTI: ORGANIZZATIVO, AMMINISTRATIVO E CONTABILE

Per assetto organizzativo si intende il preciso e dettagliato sistema di funzioni, poteri, deleghe di firma, procedure e processi decisionali in cui viene strutturata internamente la società, idoneo ad individuare con chiarezza compiti e responsabilità dei soggetti coinvolti nella gestione sociale.

Un assetto organizzativo può definirsi adeguato quando presenta i seguenti requisiti, in relazione alle dimensioni e alla complessità della società, alla natura e alle modalità di perseguimento dell’oggetto sociale:

1)      organizzazione gerarchica;

2)      redazione di un organigramma aziendale con chiara identificazione delle funzioni, dei compiti e delle linee di responsabilità esercizio dell’attività decisionale e direttiva della società da parte dell’amministratore delegato nonché dei soggetti ai quali sono attribuiti i relativi poteri;

3)      sussistenza di procedure che assicurano l’efficienza e l’efficacia della gestione dei rischi e del sistema di controllo, nonché la completezza, la tempestività, l’attendibilità e l’efficacia dei flussi informativi anche con riferimento alle società controllate;

4)      esistenza di procedure che assicurino la presenza di personale con adeguata professionalità e competenza a svolgere le funzioni assegnate;

5)      presenza di direttive e di procedure aziendali, loro aggiornamento periodico ed effettiva diffusione.

Invece:

– per assetto amministrativo si intende l’insieme di procedure interne finalizzate ad assicurare un corretto ed ordinato svolgimento dell’attività aziendale e delle fasi di cui è composta;

– per assetto contabile si intende l’insieme delle procedure finalizzate ad una corretta rilevazione dei fatti contabili.

Un sistema amministrativo-contabile risulta adeguato se permette:

1)     la completa, tempestiva e attendibile rilevazione contabile e rappresentazione dei fatti di gestione;

2)     la produzione di informazioni valide e utili per le scelte di gestione e per la salvaguardia del patrimonio aziendale;

3)     la produzione di dati attendibili per la formazione del bilancio d’esercizio.

Gli assetti amministrativi e contabili consentono di determinare e verificare, a livello previsionale e/o consuntivo, l’andamento della gestione e i risultati dalla stessa prodotti in termini economico-finanziari, favorendo la tempestiva rilevazione di situazione di crisi e perdita di continuità aziendale.

Anche l’adeguatezza degli assetti amministrativo  e contabile deve essere misurata in relazione alla natura dell’attività esercitata e alle dimensioni dell’impresa: le società, pertanto, sono tenute a dotarsi di procedure che siano proporzionate alle caratteristiche, alla complessità dell’attività svolta e alle dimensioni dell’impresa.

L’assetto amministrativo comprende i sistemi di pianificazione e controllo, che andranno adattati tenendo anche conto delle diverse dimensioni delle aziende. In quelle di piccole o micro dimensioni, prive di sistemi previsionali articolati, potrebbe essere sufficiente l’introduzione di sistemi di controllo con solo un’analisi di tipo consuntivo, se ritenuta idonea a fornire utili indicazioni per monitorare e orientare la gestione, introducendo comunque indicatori che possano evidenziare la mancanza di condizione di equilibrio.

In generale, quindi, gli amministratori dovranno sistematicamente fare ricorso a strumenti di gestione aziendale quali ad esempio:

– la predisposizione di situazioni contabili periodiche, con relativa analisi reddituale e finanziaria;

budget previsionali su base annuale e mensile;

business plan pluriennali;

rendiconti finanziari;

– analisi periodico dello stato complessivo dei crediti  e  gestione delle attività di sollecito e recupero;

– monitoraggio costante dello stato dei debiti, con evidenza di quelli che in particolare possono far scattare gli obblighi di segnalazione o che possono rappresentare segnali di allarme.

Per la corretta gestione di tali complesse analisi è opportuno ricorrere all’ausilio di appositi strumenti software professionali.

 

Oltre al monitoraggio costante della situazione economica e finanziaria dell’impresa l’amministratore dovrà attivarsi immediatamente, senza alcun indugio, per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale, in modo tale da consentire all’impresa in difficoltà di ristrutturarsi prima che la crisi diventi conclamata ed evitare situazioni di insolvenza.

Ufficio Studi di Net Consulting srl

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