STRUTTURA E CONTENUTO DELLA RELAZIONE DI ATTESTAZIONE DEI PIANI DI RISANAMENTO

STRUTTURA E CONTENUTO DELLA RELAZIONE DI ATTESTAZIONE DEI PIANI DI RISANAMENTO

PREMESSA

I nuovi Principi di Attestazione dei Piani di Risanamento pubblicati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili nell’aprile 2024, contengono importanti indicazioni in merito alla struttura e al contenuto che il professionista incaricato è chiamato ad osservare nella predisposizione della Relazione di Attestazione.

In particolare, la relazione viene suddivisa in tre parti:

  • una prima parte introduttiva e di rendicontazione sulle verifiche svolte sulla veridicità della base dati;
  • una seconda parte nella quale sono svolte l’analisi del Piano e quella di sensitività;
  • una parte finale contenente il giudizio di fattibilità e, ove richiesto, la valutazione di miglior soddisfacimento dei creditori.

 

IL CONTENUTO DELLA PRIMA PARTE

Questa prima sezione della relazione è dedicata innanzitutto alla dichiarazione dell’Attestatore di sussistenza dei propri requisiti soggettivi di professionalità e indipendenza, nonché di assenza di condizioni di incompatibilità di cui all’art. 2 CCII.

Verrà quindi dato dettaglio dell’incarico ricevuto, anche in termini di finalità in relazione alla specifica disposizione normativa di riferimento.

L’Attestatore, inoltre, deve espressamente specificare se ha applicato i nuovi Principi di attestazione, e può segnalare se il Piano risulti o meno conforme ai Principi per la redazione dei Piani di risanamento.

Infine, questa parte iniziale della relazione conterrà dettagliate informazioni in merito alla documentazione esaminata, alla base dati contabile utilizzata e alle verifiche eseguite.

Più nel dettaglio, l’Attestatore è tenuto a:

  • indicare la documentazione rilevante utilizzata;
  • fornire dettagli sulle analisi effettuate in merito alla struttura societaria, al processo produttivo e alla situazione competitiva, evidenziando le criticità riscontrate;
  • effettuare una valutazione critica delle cause endogene ed esogene della crisi.

In merito all’analisi della base dati contabile e al relativo giudizio sulla veridicità, l’Attestatore deve relazionare e documentare le verifiche svolte sulle singole poste dell’attivo e del passivo, evidenziando l’estensione dei campioni osservati, le tecniche di revisione utilizzate, ove applicate, e i risultati ottenuti.

 

SECONDA SEZIONE

La seconda parte della relazione è dedicata all’analisi del Piano e della strategia di risanamento contenuta nel Piano.

In essa l’Attestatore riepiloga e ripercorre con approccio critico – esprimendosi sulle stesse – le ipotesi su cui si fonda il Piano, le relative proiezioni temporali e la strategia di risanamento o di liquidazione.

Le ipotesi alla base del Piano che guidano la strategia di risanamento devono essere espressamente individuate ed elencate, precisando se trattasi di ipotesi “normali” (forecasts) relative a eventi futuri ragionevoli e desunti dall’analisi di elementi oggettivi, o di assunzioni “ipotetiche” (projections) relative ad eventi futuri e ad azioni della direzione aziendale in discontinuità con il passato.

È inoltre utile che l’Attestatore:

  • specifichi l’affidabilità che hanno avuto i piani e i budget eventualmente predisposti in passato dalla società;
  • verifichi se le previsioni elaborate siano coerenti con le informazioni assunte, specie con quelle reperite presso soggetti terzi indipendenti;
  • espliciti il proprio giudizio sulla correttezza e la coerenza dello sviluppo quantitativo del piano sulla base delle ipotesi formulate dalla società, nonché sull’idoneità della strategia di risanamento a consentire il superamento della crisi.

Infine, è opportuno che le ipotesi alla base del Piano aventi maggiore rilevanza, siamo sottoposte ad analisi di sensitività.

 

PARTE FINALE

Il giudizio finale dell’Attestatore rappresenta l’aspetto fondamentale dell’intera relazione, e deve contenere separatamente:

  • il giudizio sulla veridicità dei dati aziendali;
  • il giudizio di fattibilità del Piano;
  • ove richiesta, la valutazione di migliore o non deteriore soddisfacimento dei creditori.

Il giudizio di veridicità è funzionale a quello di fattibilità: se la base dati contabile non viene considerata veritiera, non è possibile esprimere un giudizio finale positivo sulla fattibilità del Piano. Il giudizio sulla base dati contabile può però essere positivo anche se, limitatamente ad alcune poste siano state riscontrate carenze o errori, tali da non compromettere l’affidabilità del Piano e la sua fattibilità.

Al giudizio negativo è equiparato il caso nel quale vi sia impossibilità di esprimere un giudizio, per assenza di dati fondamentali o per altri impedimenti.

In merito alla fattibilità del Piano, un esempio di giudizio positivo può assumere la seguente forma: “A seguito dei controlli effettuati ed alla luce del giudizio positivo espresso in merito alla veridicità dei dati aziendali, si esprime un giudizio positivo sulla fattibilità del Piano”.

Al giudizio negativo è equiparato il caso dell’impossibilità di esprimere un giudizio, ad esempio per l’impossibilità di verificare la fondatezza delle ipotesi più rilevanti.

Infine, nelle ipotesi previste dalle norme, l’Attestatore deve pronunciarsi circa la valutazione del migliore soddisfacimento dei creditori, integrando con tale giudizio quello ordinario di veridicità dei dati aziendali e di fattibilità del Piano.

Talvolta la fattibilità del Piano può dipendere da specifici eventi futuri circoscritti nel tempo (transazione fiscale-previdenziale in corso di sottoscrizione, ecc.). In tali casi, se l’Attestatore attesta che sussiste una elevata probabilità che essi si verifichino, l’attestazione si considera validamente rilasciata, altrimenti è da considerarsi sospensivamente condizionata, e l’attestazione non produce effetti sino a quando la condizione – che deve essere specificamente individuata e verificarsi in un orizzonte temporale breve – non si sia verificata.

 

ASPETTI CONCLUSIVI

Prima del rilascio della relazione di attestazione l’Attestatore deve ottenere, da parte della Direzione aziendale l’assunzione di responsabilità di quest’ultima per la corretta predisposizione della situazione patrimoniale, economica e finanziaria oggetto di verifica ed attestazione. Tale dichiarazione si aggiungerà alla “representation letter” rilasciata sempre dalla Direzione aziendale in merito alla completezza, autenticità e attendibilità della documentazione messa a disposizione dell’Attestatore, nonché alla correttezza ed esattezza delle informazioni comunicategli anche verbalmente.

Inoltre, è bene che prima del rilascio dell’attestazione la situazione contabile di partenza (Base dati contabile) e il Piano siano specificamente ed esplicitamente approvati dall’organo di amministrazione.

Infine, l’Attestatore conserverà un’adeguata documentazione dell’attività svolta idonea a fornire evidenza e giustificazione degli elementi a supporto del giudizio, e a dimostrazione che il lavoro sia stato svolto in conformità ai Principi di Attestazione ed alle norme e ai regolamenti applicabili.

Ufficio Studi di Net Consulting srl

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Strumenti per la redazione dei Piani di Risanamento:

Software per la elaborazione di Piani di Risanamento

Modello di relazione in tema di Piano di Risanamento

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